Comunità montana Altosangro Altopiano delle cinque miglia - Via Sangro, 54   67031  Castel Di Sangro  (Aq) - Tel: 0864 845109 - Fax: 0864 840335  
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REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
CASTEL DI SANGRO
Ente gestore Ambito Sangro Aquilano n. 19 - Legge Regionale 27.03.1998 - n. 22
CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina alcune attività che i Comuni esplicano nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza ad essi attribuiti dall'articolo 25 del DPR 24/07/1977, n. 616, e dall'articolo 13 del D.Lgs. I 8/8/2000, n. 267. In particolare esso individua i Servizi, gli obiettivi degli stessi e stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai medesimi al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre quelle situazioni che provocano o favoriscono nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

Tali interventi, programmati dal Comuni dell'Ambito Sangro Aquilano n. 19, verranno gestiti dalla Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinquemiglia Ente gestore - ai sensi della L.R. 22 del 27 marzo 1998 (Piano Sociale).

Ogni Comune di ambito istituisce l'Ufficio sociale nominando nelle forme di legge un Responsabile del servizio.

L'Ente gestore opererà anch' esso con un Responsabile deI Servizio e con altro proprio personale.

Gli interventi programmati si integrano e coordinano con altri interventi socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio.

ART. 2 - INFORMAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE

La presenza dei servizi sul territorio non garantisce pianamente la soddisfazione dei bisogni degli utenti. E' indispensabile favorire l'incontro tra domanda ed offerta al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza per consentire un corretto utilizzo degli stessi e la soluzione dei problemi del cittadino utente.

Il servizio di segretariato sociale, unico per tutti i servizi, verrà attivato con il personale già presente presso i Comuni e l'Ente gestore. La figura professionale di assistente sociale sarà reperita dall'Ente gestore mediante incarico di consulenza.
Il Servizio sarà svolto presso le sedi comunali e quella dell'Ente gestore.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

I Servizi socio-assistenziali sono stati individuati tenendo conto delle esigenze delle seguenti fasce della popolazione residente:
Area Anziani: Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale,
Area Minori: Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, Affido fàmiliare;
Area Soggetti portatori di handicap: Servizio Assistenza Domiciliare, Integrazione scolastica.

ART. 4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare ha l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, il ricovero in struttura predisponendo dei piani di intervento in relazione all'evoluzione e alla complessità del bisogno, valorizzando la capacità di autonomia dell'utenza, interagendo e attivando tutte le risorse presenti e nella famiglia e nel territorio.

Essa si ispira al principio del rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.
A tutti i cittadini utenti del servizio domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.

La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo dell'approccio globale. In tale contesto si riconosce la particolare validità della collaborazione con il volontariato la cui attività deve essere raccordata con quella del servizio sociale della Comunità Montana.

L'assistenza domiciliare-sociale è, quindi, costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate al domicilio di anziani volte a:

· consentire la permanenza dei predetti utenti nel normale ambiente di vita;
· mantenere e sviluppare le capacità di autonomia personale e relazionale;
· promuovere l'apprendimento e la riacquisizione di abilità necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane;
· favorire la responsabilizzazione dei familiari, il mantenimento o la costruzione di una rete parentale e di rapporti di solidarietà.

Le modalità di integrazione del suddetto servizio con quello di assistenza domiciliare sanitaria attivato dall'Azienda Sanitaria Locale verranno progettate ed organizzate congiuntamente alla stessa Azienda e dall'Ente gestore attraverso apposito accordo di programma.

ART. 5 - DESTINATARI

Il servizio si rivolge a persone ed a nuclei familiari che per non completa autosufficienza non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle normali esigenze personali e domestiche.

Sono utenti del servizio di assistenza domiciliare persone con ridotta autosufficienza funzionale, cognitiva, relazionale e che, per una molteplicità di fattori, non possono giovarsi del sostegno familiare perché assente o carente. L'autosufficienza, sia essa cronica o momentanea, non è intesa come caratteristica propria del singolo individuo, ma come caratteristica emergente dal sistema individuo-famiglia.

Non costituiscono utenza del servizio di assistenza domiciliare:

CAPO Il
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIO-EDUCATIVA

ART. 16
FINALITA

La Comunità Montana ai sensi della L. 285/97 e nell'ambito degli interventi in essa previsti, ha istituito un Osservatorio territoriale per la tutela e la promozione dei diritti dei minori e delle famiglie. All'interno di detto Osservatorio opera un'equipe di consulenti formata da uno psicologo da un legale ed un'assistente sociale. L'Osservatorio ha lo scopo di rilevare e far emergere i disagi ed i bisogni dei minori e delle famiglie e di promuovere servizi finalizzati alla tutela dell'infanzia dell'adolescenza e della famiglia, coordinandosi con gli altri servizi sociali del territorio. In base a quanto rilevato ed emerso si rende necessario istituire un servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie.

Detto servizio si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per 1 minore. Finalità dell'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie è il recupero del nucleo rispetto alle funzioni di autonomia educativa affettiva e sociale.

il servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie si propone i seguenti obiettivi:
- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di tutela;
- favorire l'instaurazione di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'intenzione sociale del minore e del suo nucleo.

ART. 17 - DESTINATARI

Il servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie si rivolge a nuclei familiari con figli minori residenti nei Comuni della Comunità Montana.

ART. 18 - CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie si estrinseca nello svolgimento delle seguenti attività che coinvolgono il minore, la famiglia, le reti sociali ed il territorio:

· interventi per lo sviluppo, da parte del minore, della propria autonomia e cura della persona, delle relazioni interpersonali, dell'apprendimento e dell'affettività;
interventi per favorire l'instaurazione di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo.

CAPO IV

SERVIZIO DOMICILIARE PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA HANDICAPPATA

ART. 28
FINALITA'

Il servizio domiciliare per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata ha l'obiettivo di sostenere e sviluppare la capacità di autonomia personale e le capacità di socializzazione dei soggetti portatori di una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che a causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Si opererà per sostenere l'integrazione sociale delle persone portatrici di handicap per garantire loro il diritto di partecipazione alla vita sociale e civile nella famiglia e nella collettività locale.
Il servizio in oggetto si ispira al principio del rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.
Le situazioni di gravità, ai sensi della L. 104/92, determinano le priorità nei programmi e negli interventi.
La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo dell'approccio globale. In tale contesto si riconosce la particolare validità della collaborazione con il volontariato la cui attività deve essere raccordata con quella del servizio sociale della Comunità Montana.
Il servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata deve tendere:
· al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di sicurezza sociale, delle esigenze vitali e di quelle abitative garantendo a tutti i cittadini in difficoltà risposte globali, in termini di assistenza sostitutiva ed integrativa delle cure familiari, ai bisogni che attendono sia alla difesa del benessere, sia al supporto domestico e relazionale-affettivo, sia al rispetto e alla valorizzazione delle esigenze personali e di quelle dell'ambiente naturale di vita;
· a salvaguardare la dignità e indipendenza degli individui, supportando la coesione dell'unità familiare, la difesa o la creazione di un clima di serenità;
· favorire la permanenza ( salvo casi di estrema necessità) dell'utente nel proprio ambiente naturale e conservarne il ruolo e le responsabilità;
· rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente l'utente (ed indirettamente i membri della famiglia) inserendolo, attraverso un'intensa azione domiciliare, nella vita di quartiere e stimolandone la partecipazione e la collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni a problemi di interesse comune;
· esercitare una funzione di "ponte" tra l'utente e la sua realtà di origine, sia familiare che territoriale, in modo da recuperare risorse affettive fondamentali per un corretto e significativo vissuto quotidiano;
· progettare e realizzare un trattamento sociale a domicilio integrando gli interventi di natura sanitaria di competenza della ASL.
Le modalità di integrazione del suddetto servizio con quello di assistenza domiciliare sanitaria attivato dall'Azienda Sanitaria Locale verranno progettate ed organizzate congiuntamente alla stessa Azienda e dall'Ente gestore attraverso apposito accordo di programma.

ART. 29 - DESTINATARI

Il servizio si rivolge a persone ed a nuclei familiari che per non completa autosufficienza non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle normali esigenze personali e domestiche.

Sono utenti del servizio domiciliare per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata persone con ridotta autosufficienza fisica; cognitiva e relazionale riconosciute handicappate al sensi della L. 104/92.

Non costituiscono utenza di questo servizio:

· i soggetti non auto sufficienti gravi soli;
· i soggetti totalmente non autosufficienti soli;
· i soggetti totalmente o gravemente non autosufficienti conviventi con altri soggetti gravemente non autosufficienti.

La presa in carico di soggetti gravemente e totalmente non autosufficienti è condizionata dalla presenza di un nucleo familiare che. sebbene non autosufficiente, è tuttavia presente.

ART. 30 - PRESTAZIONI

Il servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata si compone di una serie di prestazioni ed interventi integrati così individuabili:

1. prestazioni di aiuto familiare.
· La cura domestica della casa include:
- pulizia giornaliera o periodica della casa;
- preparazione pasti a domicilio;
- lavori di bucato al domicilio; spesa del giorno o settimanale; accompagnamenti vari;
- collegamento tra utenti e presidii sanitari;
- espletamento pratiche varie.
2. prestazioni di igiene personale e cura della persona.
3. sostegno psicologico-relazionale-affettivo. Per il raggiungimento degli scopi del servizio è fondamentale creare sia un rapporto empatico con l'utente sia di reciproco rispetto con la famiglia senza però divenire parte di essa.

CAPO V
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 40 - FINALITA'

Per attuare quanto previsto nell'Accordo di Programma della Provincia di L'Aquila per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, i Comuni dell'Ambito 19, in conformità con quanto proGrammato nel Piano di Zona dei servizi sociali, i costituiscono il servizio di integrazione scolastica. Si vuole garantire, infatti, l'attuazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado di tutte le persone in situazione di handicap psichico, fisico e sensoriale in collaborazione con la scuola e la famiglia.
E' persona portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che a causa di difficoltà di apprendimento, di relazione. è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Le situazioni riconosciute di gravità ai sensi della L. 104/92, determinano le priorità nei programmi e neGli interventi.
Il servizio verrà garantito mediante l'assegnazione di operatori socio-educativi. Le attivItà educative ed assistenziali sono programmate nell'ambito:

-del gruppo H di ciascuna istituzione scolastica
- del gruppo di lavoro attivato presso ciascun istituto scolastico per ciascun alunno in situazione di handicap,
e sono formalizzate nei piani educativi individualizzati.

ART. 41 - UTENZA

E' costituita da alunni in situazione di handicap iscritti nella scuola di ogni ordine e grado con certificazione da parte della ASL competente.

ART. 42 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore informa i singoli Istituti Scolastici sui servizi sociali disponibili e/o attivabili per l'inserimento scolastico ed extrascolastico degli alunni in situazione di handicap.
Il Dirigente scolastico chiede al Responsabile del servizio dell'Ente Gestore l'assegnazione di personale socio-educativo , indicandone lo specifico bisogno dell'alunno, non solo in termini di quantità di ore di intervento, sulla base della documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL.

ART. 43 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La progettazione di ciascun intervento socio-educativo, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, sarà concordata con il Responsabile del servizio dell'Ente Gestore.

 
 
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