ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina alcune attività che i Comuni esplicano nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza ad essi attribuiti dall'articolo 25 del DPR 24/07/1977, n. 616, e dall'articolo 13 del D.Lgs. I 8/8/2000, n. 267. In particolare esso individua i Servizi, gli obiettivi degli stessi e stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai medesimi al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre quelle situazioni che provocano o favoriscono nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.
Tali interventi, programmati dal Comuni dell'Ambito Sangro Aquilano n. 19, verranno gestiti dalla Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinquemiglia Ente gestore - ai sensi della L.R. 22 del 27 marzo 1998 (Piano Sociale).
Ogni Comune di ambito istituisce l'Ufficio sociale nominando nelle forme di legge un Responsabile del servizio.
L'Ente gestore opererà anch' esso con un Responsabile deI Servizio e con altro proprio personale.
Gli interventi programmati si integrano e coordinano con altri interventi socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio.
ART. 2 - INFORMAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE
La presenza dei servizi sul territorio non garantisce pianamente la soddisfazione dei bisogni degli utenti. E' indispensabile favorire l'incontro tra domanda ed offerta al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza per consentire un corretto utilizzo degli stessi e la soluzione dei problemi del cittadino utente.
Il servizio di segretariato sociale, unico per tutti i servizi, verrà attivato con il personale già presente presso i Comuni e l'Ente gestore. La figura professionale di assistente sociale sarà reperita dall'Ente gestore mediante incarico di consulenza.
Il Servizio sarà svolto presso le sedi comunali e quella dell'Ente gestore.
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
I Servizi socio-assistenziali sono stati individuati tenendo conto delle esigenze delle seguenti fasce della popolazione residente:
Area Anziani: Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale,
Area Minori: Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, Affido fàmiliare;
Area Soggetti portatori di handicap: Servizio Assistenza Domiciliare, Integrazione scolastica.
ART. 4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE
L'assistenza domiciliare ha l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, il ricovero in struttura predisponendo dei piani di intervento in relazione all'evoluzione e alla complessità del bisogno, valorizzando la capacità di autonomia dell'utenza, interagendo e attivando tutte le risorse presenti e nella famiglia e nel territorio.
Essa si ispira al principio del rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.
A tutti i cittadini utenti del servizio domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.
La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo dell'approccio globale. In tale contesto si riconosce la particolare validità della collaborazione con il volontariato la cui attività deve essere raccordata con quella del servizio sociale della Comunità Montana.
L'assistenza domiciliare-sociale è, quindi, costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate al domicilio di anziani volte a:
· consentire la permanenza dei predetti utenti nel normale ambiente di vita;
· mantenere e sviluppare le capacità di autonomia personale e relazionale;
· promuovere l'apprendimento e la riacquisizione di abilità necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane;
· favorire la responsabilizzazione dei familiari, il mantenimento o la costruzione di una rete parentale e di rapporti di solidarietà.
Le modalità di integrazione del suddetto servizio con quello di assistenza domiciliare sanitaria attivato dall'Azienda Sanitaria Locale verranno progettate ed organizzate congiuntamente alla stessa Azienda e dall'Ente gestore attraverso apposito accordo di programma.
ART. 5 - DESTINATARI
Il servizio si rivolge a persone ed a nuclei familiari che per non completa autosufficienza non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle normali esigenze personali e domestiche.
Sono utenti del servizio di assistenza domiciliare persone con ridotta autosufficienza funzionale, cognitiva, relazionale e che, per una molteplicità di fattori, non possono giovarsi del sostegno familiare perché assente o carente. L'autosufficienza, sia essa cronica o momentanea, non è intesa come caratteristica propria del singolo individuo, ma come caratteristica emergente dal sistema individuo-famiglia.
Non costituiscono utenza del servizio di assistenza domiciliare: |