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STATUTO |
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| STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA - ZONA H - CASTEL DI SANGRO |
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Il presente Statuto, composto di 58 articoli, è stato adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 30 dicembre 1996 e modificato, a seguito di richiesta di chiarimenti dell'Organo di controllo, con deliberazione consiliare n. 41 del 27 febbraio 1997, esecutiva.
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| TITOLO I |
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| PRINCIPI GENERALI |
| Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede |
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- In attuazione dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n 14) ed ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 92, tra i Comuni di Alfedena, Ateleta, Barrea, Castei di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea è costituìta la Comunità Montana Zona “H”, denominata “COMUNITÀ MONTANA DELL'ALTO SANGRO E DELL'ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA” Essa ha sede in Castel di Sangro.
- I suoi organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il territorio.
- La Comunità Montana è ente locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente statuto.
- La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
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